mercoledì 18 aprile 2007

Usi e abusi di un mezzo formativo/2

Peccato che una norma nel complesso condivisibile finisca per fare al caso delle aziende, grandi o piccole che siano, in cerca di tappabuchi per ruoli assai eterogenei che, in mancanza d’altro, costituirebbero un’uscita in termini di denaro. Niente di meglio di uno stagista da “formare” per riempire questi tasselli, talvolta neppure marginali, a costo zero o quasi.

E a proposito di formazione, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;

c. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;

d. la durata ed il periodo di svolgimento dei tirocinio;

e. il settore aziendale di inserimento.

Insomma, una sorta di programma di formazione che l’azienda sarebbe tenuta a rispettare nel corso del tirocinio. In realtà, con l’eccezione di vaghi riferimenti a doveri e tutele (solo di carattere assicurativo) dello stagista, questi punti vengono di rado riportati nero su bianco, con inevitabile smarrimento del soggetto in questione, spesso totalmente ignaro dei compiti che lo attendono e delle finalità stesse dello stage.

Continua


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